Costituiscono salvaguardia del Regolamento Urbanistico fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle norme e negli elaborati che lo costituiscono.
Fino all'entrata in vigore definitiva del Regolamento Urbanistico, sono ammessi esclusivamente gli interventi che risultino contemporaneamente conformi:
- alla disciplina urbanistica in vigore (P.R.G.);
- alle norme adottate (Regolamento Urbanistico).
Le misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del Regolamento Urbanistico non si applicano:
a) alle istanze di concessione edilizia, nonché a tutte le pratiche, presentate anteriormente alla data del 26 maggio 2003
b) alle Dichiatrazioni di Inizio Attività (DIA) presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del regolamento medesimo;
L'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le nuove previsioni, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (Art. 2 comma 1 quater L.R. 13/2002).
Alla autorizzazione edilizia ed alla denuncia di inizio attività si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni che disciplinano la concessione edilizia contenute nel comma precedente.